L’articolo 9, commi 2 e 3 della Legge regionale 14/11/2022, n. 17 ha diversificato i fabbricati abitativi distinguendoli tra il primo fabbricato abitativo, diverso dall’abitazione principale o assimilata (seconda casa) e gli ulteriori fabbricati abitativi (dalla terza casa in poi). Al momento il legislatore non ha distinto le aliquote per le succitate fattispecie lasciando tale possibilità esclusivamente al Comune.
